Plusvalenza vendita immobile

Con il Termine Plusvalenza si indica la differenza tra il prezzo di acquisto di un immobile e quello di vendita nel momento in cui si attua una operazione speculativa ed è soggetta a tassazione.
Sono esclusi da questo onere coloro che svolgono tale attività per professione (come le imprese edili) che per pagare le tasse sulla vendita di un immobile sono soggette a fatturazione e partita Iva.

Il fisco ha comunque tracciato delle linee guida per spiegare ai privati e dunque per stabilire chi effettivamente è soggetto a questa tassazione particolare. Non tutti infatti devono pagarla.

Come indicato nel sito dell’Agenzia delle Entrate  “La disposizione riguarda le plusvalenze realizzate per le cessioni a titolo oneroso di beni immobili (fabbricati e terreni agricoli) acquistati, costruiti o ricevuti in donazione da non più di cinque anni. In quest’ultimo caso, il periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante”.
Ciò significa che sono escluse dalla tassazione le vendite di un immobile acquistato da più di 5 anni. Ad escludere la speculazione anche la residenza del proprietario. Cioè se la casa è stata adibita ad abitazione principale la tassa sulla plusvalenza non è dovuta.

La plusvalenza rientra nella categoria “redditi diversi”. Si applica sul guadagno, ovvero sulla differenza tra il valore dell’immobile al momento dell’acquisto e quello al momento della vendita. E’ possibile optare per 2 tipi di tassazione: quello ordinario ai fini IRPEF (si cumula dunque agli altri redditi) e quello della tassazione separata da fare con il notaio. Quale conviene? Dipende dai singoli casi. La plusvalenza va tassata secondo le aliquote previste per i vari scaglioni Irpef che partono dal 23 %. In alternativa al momento della cessione (all’atto del rogito ) è possibile applicare un’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza. Questo onere viene pagato dal proprietario/ venditore al notaio, che provvederà poi al versamento del dovuto. Attenzione, perché il 26% è stato introdotto dall’ultima manovra fiscale ed è in vigore dal 1° gennaio 2020. Prima era meno onerosa: il 20%.

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