Il Certificato di Agibilità

Il Certificato di Agibilità

Il certificato di agibilità attesta la sussistenza di determinati standards igienici e sanitari e di sicurezza, garantendo che in fase di costruzione, siano state osservate determinate prescrizioni igienico-sanitarie, in base alle leggi vigenti al momento della costruzione o dell’intervento.

l D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (entrato in vigore definitivamente il 30 giugno 2003), prevede che il certificato di agibilità deve essere richiesto solo per:
• le nuove costruzioni;
• le ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
• gli interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di igiene e sicurezza;

• Pertanto a partire dall’entrata in vigore del T.U. sull’edilizia il certificato di agibilità deve essere richiesto dal venditore e consegnato all’acquirente necessariamente solo per i nuovi edifici (ossia quelli costruiti successivamente al 30/06/2003) o per quelli già esistenti per i quali siano stati eseguiti talune tipologie di interventi edilizi.
• Non sussiste invece nessun obbligo di richiedere e consegnare il certificato di agibilità per le vecchie costruzioni che non siano state oggetto di interventi successivamente all’entrata in vigore del DPR 380/2001
Negli ultimi anni la tendenza delle Corti è nel senso di considerare il certificato di agibilità  come un requisito giuridico sempre più importante del bene oggetto di compravendita, ma solo in quanto attesterebbe la fruibilità dell’immobile ad un determinato uso.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, anche se nessuna norma imperativa contempla un obbligo di preventivo rilascio di detta certificazione, la mancanza della agibilità configura un inadempimento del venditore.
La problematica del certificato di agibilità deve essere accortamente affrontata sin dall’inizio, in sede di contrattazione immobiliare preliminare, al fine di evitare controversie al momento del rogito o equivoci successivi.
Per altre informazioni sulla normativa potete consultare questo link.

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