TASI: specifiche su una nuova Imposta

Con la nuova legge per il piano casa 2014 entrano a far parte del regime fiscale nuove imposte collegate sia al possesso di immobili, che all’erogazione dei servizi comunali, che rientrano nell’Imposta unica comunale IUC: include l’Imu (ad esclusione delle abitazioni principali), la Tari, cioè la tassa sui rifiuti a carico dell’utilizzatore, e la Tasi che costituisce il tributo sui “servizi indivisibili”. La Tasi è l’imposta relativa ai servizi rivolti alla collettività come pubblica illuminazione, manutenzione del manto stradale eccetera e graverà sia sul possessore che sull’utilizzatore dell’immobile. A seconda del regolamento comunale l’inquilino dovrà versare tra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della tasi calcolato applicando l’aliquota:
rispetto alla formulazione stabilita nella legge di stabilità che fissava un tetto massimo per la tasi al 2,5 per la prima casa e del 10,6 per la seconda (somma di tasi+ imu seconda casa), il governo è intervenuto per concedere ai comuni di aumentare le aliquote fino a un massimo dello 0,8 per mille e i sindaci avranno il potere di stabilire come distribuire tale maggiorazione tra abitazione principale e seconde case
per la prima casa: l’aliquota potrà salire fino al 3,3 per mille.
per gli altri immobili: imu+tasi non potrà superare l’11,4 per mille (ovvero 10,6 per mille comprensivo di tasi e imu più l’0,8 di maggiorazione) e si pagherà con le aliquote decise nei 12 mesi precedenti l’anno di imposta 2014.
il decreto ha stabilito due diverse vie nei comuni che non riusciranno a fissare le aliquote entro il 23 maggio e a pubblicare entro il 31 maggio le delibere sul portale del federalismo fiscale:
abitazioni principali: acconto non si pagherà, intero pagamento sarà rinviato a dicembre
altri immobili: dovranno versare il 16 giugno l’acconto pari al 50% del tributo ad aliquota standard dell’1 per mille. a dicembre correranno il rischio di doversi poi far restitutire la quota nei comuni che non metteranno la tasi su questi immobili (magari perché l’imu è già al 10,6 per mille) 
Le detrazioni: 
”l’incremento può essere deliberato dai comuni a condizione che il gettito relativo sia destinato a finanziare detrazioni o altre misure relative all’abitazione principale in modo tale che gli effetti sul carico dell’imposta tasi siano equivalenti a quelli dell’imu prima casa”. l’effetto combinato di aliquote e detrazioni potrà far sì che il gettito della tasi sia inferiore a quello dell’ima prima casa
la mancanza di un vincolo specificio che faccia sì che l’extra gettito sia destinato interamente alle detrazioni ha fatto sì, ad esempio, a cagliari il comune abbia deciso per non introdurre nessuna detrazione e fissare un’aliquota del 2,1 per mille per tutti
immobili in affitto: in questo caso si pagherà sia l’imu che la tasi con il limite massimo dell’11,4 per mille. l’imu verrà pagata interamente dal proprietario; la tasi verrà pagata dall’inquilino per una quota compresa tra il 10 e il 30%, a scelta del comune. nel caso degli immobili in leasing, la tasi sarà tutta a carico del locatario.
calcolo tasi: per calcolare la nuova tassa sui servizi indivisibili, che ha la stessa base imponibile dell’imposta municipale, si dovrà partire dalla rendita catastale, rivalutarla del 5% e moltiplicare il risultato per il coefficiente che varia in base al tipo di immobile (160 per le abitazioni). su questo valore catastale dovrà essere applicata l’aliquota comunale, con le eventuali detrazioni, sempre su base locale come e quando pagare: per pagare la tasi si potrà utilizzare il modello f24 o il bollettino di conto corrente postale. con un emendamento del pd si chiarisce che la tasi dovrà essere pagata in due rate il 16 giugno e il 16 settembre. le due rate potranno essere di diverso importo. i cittadini avranno comunque la facoltà di scegliere il pagamento in un’unica soluzione, che dovrà essere corrisposto a metà giugno per l’anno 2014, qualora il comune non abbia deliberato le nuove aliquote, la rata di giugno si pagherà con l’aliquota base dell’1 per mille.

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