La commissione Fascicolo del fabbricato, istituita all’interno del Consiglio nazionale dei periti industriali, ha realizzato la Linea guida “Il fascicolo del fabbricato: per una cultura della prevenzione e della sicurezza integrata”. Il Fascicolo del fabbricato è un documento tecnico, dinamico, nel quale sono contenute tutte le informazioni concernenti lo stato di agibilità e di sicurezza di un immobile, sotto il profilo della stabilità, dell’impiantistica, della manutenzione. Queste caratteristiche permettono di avere un quadro conoscitivo completo sullo stato di fatto di un immobile e sui precedenti interventi.
Secondo i Periti Industriali il Fascicolo deve contenere tutte le informazioni utili e indispensabili per la conoscenza progettuale, strutturale, geologica, sismica e impiantistica dell’edificio e del contesto in cui è inserito.
In particolare deve contenere:
– dati anagrafici, in relazione alla localizzazione del bene nel territorio, alla scheda catastale, alle dimensioni del bene, eventuali riferimenti a valori immobiliari, a finanziamenti in atto, ammortamento, costi di gestione;
– dati tecno-tipologici, in conformità ad una descrizione delle caratteristiche costruttive di un edificio e delle sue parti, con indicazione delle quantità di parti d’opera, in fase d’uso del bene (questa parte del documento deve essere aggiornata con informazioni sull’evoluzione delle condizioni dell’edificio e delle sue parti, oltre che mantenere memoria di interventi significativi su elementi importanti (ad esempio parti strutturali);
– dati su materiali e componenti utilizzati nell’edificio in modo tale da poterne valutare il comportamento nel corso del tempo;
– dati su tutti i cambiamenti e sulle modifiche significative per l’intero edificio o per alcune delle sue parti, siano essi di tipo manutentivo (interventi su elementi strutturali, impiantistici) o anche amministrativo (variazione destinazione d’uso) che possono essere la causa di variazioni nelle regole d’uso del bene.
In questo modo tutti gli operatori del comparto edilizio potranno intervenire sull’edificio avendo informazioni chiare circa lo stato di conservazione dell’edificio.
Secondo la normativa (Legislatura 16ª – Disegno di legge N. 3032)
- È istituito, relativamente a ciascun fabbricato, il fascicolo del fabbricato. Detto fascicolo è redatto, aggiornato con cadenza non superiore a dieci anni e tenuto a cura del proprietario o dell’amministratore del condominio. Sul fascicolo sono annotate le informazioni relative all’edificio di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico, ambientale, con l’obiettivo di pervenire ad un idoneo quadro conoscitivo a partire, ove possibile, dalle fasi di costruzione dello stesso, e sono registrate le modifiche apportate rispetto alla configurazione originaria, con particolare riferimento alle componenti statiche, funzionali e impiantistiche.
- La produzione del fascicolo del fabbricato, debitamente aggiornato, è presupposto del rilascio di autorizzazioni o certificazioni di competenza comunale relative all’intero fabbricato o a singole parti dello stesso. Al momento della stipula o del rinnovo di contratti di locazione, nonché in caso di alienazione del fabbricato o di singole unità immobiliari è resa, da parte del proprietario e dell’amministratore del condominio, apposita dichiarazione circa l’avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge.
- Alla compilazione del fascicolo del fabbricato provvede un tecnico abilitato, architetto o ingegnere, sulla base della documentazione tecnico-amministrativa fornita dal proprietario o dall’amministratore del condominio ovvero, qualora necessario, previa acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi, di indagini e rilievi.
- L’acquisizione presso gli uffici pubblici, a livello centrale e locale, della documentazione tecnico-amministrativa necessaria alla predisposizione del fascicolo del fabbricato, avviene senza oneri per la parte interessata.