Cos’è l’altezza minima
L’altezza minima è un requisito igienico-sanitario fondamentale per considerare un immobile abitabile. Serve, tra le altre cose, per ottenere l’agibilità, attestando salubrità e sicurezza dell’immobile.
Normativa base
Il D.M. 5 luglio 1975 stabilisce:
- 2,70 m per i locali principali (camere, soggiorni, cucine);
- 2,40 m per bagni, corridoi, ripostigli;
- Deroga a 2,55 m nei comuni montani >1000 m s.l.m.;
- Possibilità di deroghe nei centri storici.
Novità introdotte dal Decreto Salva Casa (Legge 105/2024)
Il decreto introduce deroghe temporanee per agevolare il rilascio dell’agibilità, in attesa di una nuova normativa nazionale sui requisiti igienico-sanitari:
- Altezza minima abitabile ridotta a 2,40 m per tutti i locali (non solo per monolocali).
- Possibile anche per unità sottodimensionate (es. monostanza <20 m²).
- Ammessa solo con asseverazione tecnica e se:
- Si tratta di recuperi edilizi;
- È presentato un progetto che garantisca salubrità alternativa.
Tolleranze costruttive (Art. 34-bis D.P.R. 380/01)
Gli scostamenti minimi da quanto autorizzato non costituiscono abuso edilizio, se entro questi limiti:
- 6% per unità <60 m²
- 5% per unità <100 m²
- 4% per unità 100–300 m²
- 3% per unità 300–500 m²
- 2% per unità >500 m²
Queste tolleranze valgono anche per requisiti igienico-sanitari e distanze.
Sottotetti e soppalchi
- Altezza minima per i sottotetti abitabili: 2,40 m (tolleranza 2% → 2,35 m).
- Soppalchi abitabili: altezza utile pari ad almeno 2,40 m sia sopra che sotto, salvo deroghe regionali. Per usi non abitativi (es. deposito), possono valere altezze inferiori.
Approfondimenti https://biblus.acca.it/altezza-minima-soffitto/